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Statuto
Titolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1. E’ costituita l’associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA COMPAGNIA DEL CALICE”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione ha sede in Torino ed ha durata illimitata.
Art. 2. L’Associazione non persegue scopi di lucro, è a carattere volontario e democratico ed è motivata dalla decisione dei soci di approfondire la cultura del Vino, della Birra, dei Liquori e vivere l’esperienza del buon gusto come momento di crescita culturale e per mantenere viva e tramandare l’arte enologica e dei prodotti del territorio.
Art. 3. L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura del vino, della birra e dei loro derivati e di promuovere il consumo di questi prodotti con coscienza e consapevolezza.
In particolare l’Associazione si propone di informare e formare i soci sulla qualità dei prodotti enologici e sulle tecniche utilizzate per la loro realizzazione, trasformazione e somministrazione, con la collaborazione di personale qualificato e competente.
Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
- promuovere momenti formativi e divulgativi;
- favorire la conoscenza enogastronomica, in collaborazione con enti locali, associazioni, università, istituzioni, ecc.;
- valorizzare le tradizioni e la storia dell’enogastronomia;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di presentazione, sviluppo e lancio di prodotti enologici;
- favorire l’acquisto di gruppo di prodotti enologici e gastronomici, privilegiando i prodotti di territorio, rispettosi dell’ambiente e che utilizzino procedure e metodologie di produzione sostenibili;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
- partecipare a rassegne, fiere e mercati artigianali tipici del settore
- pubblicare su periodici le notizie riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
L’Associazione, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell’Associazione.
Titolo II – I SOCI
Art. 5. Può richiedere di diventare socio chiunque accetti e si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Art. 6. La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
Art. 7. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
Art. 8. I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art. 9. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 10. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III – L’ASSEMBLEA
Art. 11. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’Assemblea ne deliberi la presenza.
Art. 12. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti che abbiano versato la quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.
E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità che l’Associazione si prefigge.
E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera o e-mail ad ogni singolo associato nonché mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e pubblicazione sulla bacheca elettronica del sito internet dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 14. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea ordinaria:
- approva annualmente il rendiconto;
- definisce la quota associativa annuale tenendo conto della proposta del Comitato Direttivo;
- ogni tre anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Negli altri casi l’Assemblea delibera con la maggioranza dei soci presenti.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale o con altra pubblicizzazione anche elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle questioni che ne hanno reso necessaria la convocazione;
- delibera sulle modifiche allo statuto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui all’art. 24 del presente statuto.
Titolo IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Art. 17. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- stabilire annualmente il calendario delle attività associative
- fissare la data dell’assemblea annuale;
- redigere il rendiconto annuale;
- predisporre la relazione dell’attività svolta;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- proporre all’Assemblea l’espulsione di soci;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- definisce la quota associativa necessaria al buon andamento dell’attività dell’Associazione da proporre in Assemblea
Art. 18. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può attribuire delle specifiche funzioni ai singoli Consiglieri per il conseguimento dei fini sociali dell’Associazione. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.
Art. 19. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione alla prima Assemblea utile. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art. 20. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21. Il Collegio dei sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo.
Qualora si renda necessario per legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato dall’Assemblea stessa Collegio dei Revisori formato da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio ed all’Assemblea.
I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.
Titolo V – IL PATRIMONIO
Art. 22. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
- da eventuali contributi di privati o di enti pubblici;
- da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione;
- entrate derivanti da attività dell’Associazione per il perseguimento dell’attività istituzionale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
E’ sancita la intrasmissibilità delle quote associative.
Art. 23. L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci
Art. 24. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 15. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentiti gli organismi di controllo definiti dalla normativa in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo V – NORME FINALI
Art. 25. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.